In una circolare del Ministero delle Finanze del 1984 si legge che essi sono “porzioni che non possiedono autonoma capacità reddituale, comuni ad alcune o a tutte le u.i. per destinazione, (androne, scale, locale centrale termica, ecc.)”, ciò in ragione della loro “specifica funzione di utilizzazione indivisa” (così Circolare del 20/01/1984 n. 2 – Min. Finanze, http://www.catasto.it/data/download/circolare_2_1984.pdf).
Tali beni comuni non censibili, specifica la circolare ministeriale, non sono dei “beni fantasma”. Queste parti dell’edificio, infatti, “vanno comunque rappresentate nell’elaborato planimetrico ed ivi contraddistinte da riferimenti catastali, ma non possono avere una iscrizione formale in partita, perché non costituiscono u.i.” (così Circolare del 20/01/1984 n. 2 – Min. Finanze).
24 febbraio 2016
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