Un condominio cita in giudizio le proprietarie di un locale adibito a bar, collocato al piano terra dello stabile, e la società conduttrice chiedendo la loro condanna a cessare l’attività commerciale ed in subordine ad adottare le misure idonee ad eliminare le immissioni rumorose: sostenendo che il regolamento condominiale impediva l’esercizio di attività che potevano disturbare la tranquillità dei condòmini.
In una circolare del Ministero delle Finanze del 1984 si legge che essi sono “porzioni che non possiedono autonoma capacità reddituale, comuni ad alcune o a tutte le u.i. per destinazione, (androne, scale, locale centrale termica, ecc.)”, ciò in ragione della loro “specifica funzione di utilizzazione indivisa” (così Circolare del 20/01/1984 n. 2 – Min. Finanze, http://www.catasto.it/data/download/circolare_2_1984.pdf).
Tali beni comuni non censibili, specifica la circolare ministeriale, non sono dei “beni fantasma”. Queste parti dell’edificio, infatti, “vanno comunque rappresentate nell’elaborato planimetrico ed ivi contraddistinte da riferimenti catastali, ma non possono avere una iscrizione formale in partita, perché non costituiscono u.i.” (così Circolare del 20/01/1984 n. 2 – Min. Finanze).