Questa mattina abbiamo provveduto alla messa in sicurezza di 4 balconi di un condominio nel centro di Forlì, è di responsabilità dell’amministratore, l’intervento solerte di messa in sicurezza delle parti comuni per l’incolumità delle persone
Si è concluso il 19 Aprile 2016, il corso periodico di aggiornamento, obbligatorio per gli amministratori di condominio, tenuto da Confedilizia Forlì-Cesena. Anche quest’anno lo studio Forlì 80 ha partecipato a questa occasione di approfondimento delle tematiche condominiali e di confronto con altri professionisti del settore. Cogliamo l’occasione per ringraziare Confedilizia e i relatori per l’organizzazione del corso e la preparazione dei docenti.
Abbiamo fatto installare questo sistema di sicurezza per l’accesso al tetto che impedisce la caduta di operatori come da normativa regionale in vigore dal 1 Luglio 2015.
Cosa bolle in pentola? Circa un settimana fa la Confelidilizia, anticipa a mezzo comunicato stampa, un provvedimento secondo cui il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) avrebbe intenzione di emanare un nuovo D.P.R., in linea con la Direttiva Europea sugli ascensori, con il quale imporrebbe ai proprietari di impianti ascensoristici la verifica straordinaria degli stessi, attribuendo ai tecnici abilitati ad effettuarla, la facoltà di prescrivere una serie di costosi interventi a carico degli stessi proprietari. Secondo quanto anticipato da Confedilizia “l’obbligo ad eseguire verifiche e dunque interventi manutentivi per garantire la massima efficienza e sicurezza dell’apparecchio, può definirsi una vera e propria “tassa sugli ascensori” che inciderebbe in maniera non indifferente sull’economia familiare che ha visto da poco allentare la pressione fiscale con l’annullamento della TASI sulla prima casa”.
Un condominio ha impugnato l’atto con cui un gestore del servizio pubblico di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani del Comune ha imposto al condominio di procedere alla collocazione dei cassonetti della raccolta differenziata all’interno del cortile condominiale, con l’obbligo di esporli sulla pubblica via nelle aree e nei giorni stabiliti dal gestore.
Un condominio cita in giudizio le proprietarie di un locale adibito a bar, collocato al piano terra dello stabile, e la società conduttrice chiedendo la loro condanna a cessare l’attività commerciale ed in subordine ad adottare le misure idonee ad eliminare le immissioni rumorose: sostenendo che il regolamento condominiale impediva l’esercizio di attività che potevano disturbare la tranquillità dei condòmini.
In una circolare del Ministero delle Finanze del 1984 si legge che essi sono “porzioni che non possiedono autonoma capacità reddituale, comuni ad alcune o a tutte le u.i. per destinazione, (androne, scale, locale centrale termica, ecc.)”, ciò in ragione della loro “specifica funzione di utilizzazione indivisa” (così Circolare del 20/01/1984 n. 2 – Min. Finanze, http://www.catasto.it/data/download/circolare_2_1984.pdf).
Tali beni comuni non censibili, specifica la circolare ministeriale, non sono dei “beni fantasma”. Queste parti dell’edificio, infatti, “vanno comunque rappresentate nell’elaborato planimetrico ed ivi contraddistinte da riferimenti catastali, ma non possono avere una iscrizione formale in partita, perché non costituiscono u.i.” (così Circolare del 20/01/1984 n. 2 – Min. Finanze).